In una fabbrica automobilistica all’avanguardia, dove le macchine assemblano vetture con precisione millimetrica, dieci operai hanno combattuto una battaglia elementare per un diritto fondamentale: non avere freddo mentre si lavora.
Una storia di teli di plastica, giubbini e un’azienda, Stellantis, che ha sanzionato una protesta legittima, finendo ora condannata dal Tribunale di Nola per comportamento antisindacale.
La sentenza della giudice del lavoro Valentina Olisterno certifica che quanto accaduto lo scorso 6 marzo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, sulla linea della Fiat Panda, non fu una semplice interruzione di lavoro, ma uno sciopero a tutti gli effetti, finalizzato a rivendicare condizioni di lavoro dignitose.
Una vittoria per la Fiom-Cgil, che aveva promosso la causa, e un monito per tutte le aziende sul rispetto dello Statuto dei Lavoratori.
Il gelo in fabbrica e la protesta lampo
Tutto ha inizio in un’alba di marzo, poco dopo le ore 6. Sulla “linea final 1” dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, dove si montano gli interni della Fiat Panda, l’aria è più gelida del solito. Un problema non nuovo.
A partire da gennaio, i malfunzionamenti dell’impianto di climatizzazione causavano l’immissione di aria fredda esterna nell’ambiente di lavoro. Nonostante le ripetute segnalazioni dei lavoratori, la soluzione messa in campo dall’azienda verso metà febblio era stata temporanea: l’installazione di teloni di plastica per deviare il getto d’aria, mentre alcuni operai continuavano a lavorare indossando giubbini e cappelli.
Quella mattina, esasperati dal peggioramento delle condizioni dovuto al clima esterno, i lavoratori decisero collettivamente di fermarsi. Attraverso i rappresentanti sindacali, avviarono una trattativa con i capi reparto. Dopo soli 30 minuti, ottenuta la garanzia di pause più frequenti, ripresero il lavoro. Era stato uno sciopero lampo, nato da una necessità concreta.
La reazione dell’azienda: dalle contestazioni alla multa
La risposta di Stellantis non si fece attendere. Il giorno successivo alla protesta, dieci operai coinvolti ricevettero una lettera di contestazione disciplinare. L’accusa era gravissima: “abbandono ingiustificato del posto di lavoro”.
L’azienda non riconobbe la natura collettiva e rivendicativa del gesto, interpretandolo come un’illecita interruzione. A distanza di due settimane, giunse la sanzione definitiva: un’ora di multa per ciascuno dei dieci.
Per la Fiom-Cgil, che assisteva i lavoratori, si trattò di un atto chiaramente intimidatorio, voluto per scoraggiare l’esercizio del diritto di sciopero e screditare l’attività del sindacato. Per Stellantis, invece, quella sanzione era del tutto giustificata, poiché negava l’esistenza stessa di una protesta sindacale organizzata.
La sentenza: “Era sciopero per un luogo salubre”
La giudice Valentina Olisterno, del Tribunale di Nola, ha ora ribaltato completamente la ricostruzione aziendale. La sentenza stabilisce in modo inequivocabile che l’astensione dal lavoro dei dieci operai costituiva uno sciopero legittimo.
La magistrata ha evidenziato il “rilievo indubbiamente collettivo dell’interesse tutelato e della finalità perseguita”. L’obiettivo dei lavoratori era garantire lo “svolgimento della propria prestazione in condizioni e/o luoghi di lavoro salubri”.
La giudice ha definito “irrilevanti” alcune discrepanze emerse durante l’istruttoria su cosa fosse stato detto ai superiori, perché il dato fondamentale era che i dipendenti avevano agito “concordemente” e in forma collettiva per protestare contro le condizioni microclimatiche ritenute inadeguate, dopo averle più volte segnalate inutilmente.
Condotta antisindacale accertata
Oltre a riconoscere la legittimità della protesta, la sentenza qualifica senza mezzi termini la condotta di Stellantis come “antisindacale”. Questo comportamento, si legge nelle motivazioni, è “oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui è portatore il sindacato”.
La giudice ha anche sottolineato come azioni di questo tipo possano “produrre effetti durevoli nel tempo”, agendo come un deterrente per chi in futuro intendesse esercitare il proprio diritto di sciopero e gettando un’ombra di discredito sull’attività della Fiom.
La sentenza, dichiarando “non attendibili” le dichiarazioni di un capo officina intervenuto quella mattina, sancisce la piena vittoria della tesi sostenuta dal sindacato e dai lavoratori, confermando che la multa inflitta violava lo Statuto dei Lavoratori.


